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In materia di determinazione del TFS per il personale delle forze di polizia, il comma 2 del D.L. n. 387/1987 non compie un “rinvio mobile” all’istituto della pensione di anzianità (come fa invece il comma 1 con riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”) ma esplicita il dato anagrafico (“55 anni di età”) e quello contributivo (“35 anni di servizio”) richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del TFS, attraverso espressioni numeriche dal significato univoco (T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. Unica, sentenza 29 novembre 2021, n. 63).