Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2021, pronunciata all’esito della fase sommaria del rito Fornero, ha ritenuto nullo il licenziamento di un Dirigente per violazione del divieto previsto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 80 del d.l. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’ambito di applicazione del divieto di licenziamento, identificato dalla predetta normativa nei licenziamenti per motivi oggettivi di cui all’art. 3 della L. 604/1966, debba ritenersi applicabile anche ai dirigenti.