![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/08/IMG-20200803-WA0001-01.jpeg)
Un lavoratore che sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di una sentenza, conformemente al diritto nazionale, ha diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione nel posto di lavoro? Partendo da due casi, uno bulgaro e l’altro italiano, la Corte di Giustizia (sentenza del 25 giugno 2020 – cause riunite C-762/18 e C-37/19) risponde al quesito affermando il contrasto con la normativa comunitaria – in particolare con l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (organizzazione dell’orario di lavoro) – di una giurisprudenza nazionale la quale neghi tale diritto sulla base del fatto che, durante questo periodo, il lavoratore non abbia svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. In questa fattispecie, infatti, scatta una deroga al principio secondo cui i diritti alle ferie annuali devono essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo. Tutto ciò non vale se però il lavoratore abbia occupato in quel frattempo un altro posto di lavoro: in tale caso dovrà far valere i propri diritti alle ferie annuali retribuite corrispondenti a quest’ultimo periodo nei confronti del nuovo datore di lavoro.