L’art. 20 della direttiva 2014/67/UE in tema di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto. Lo ha affermato la Corte di Giustizia con la sentenza dell’8 marzo 2022 (C-205/20), che sconfessa di fatto la sentenza Link Logistik N&N del 4 ottobre 2018 (C‑384/17), precisando ulteriormente che il principio del primato del diritto dell’Unione impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate. Da tutto ciò consegue, semplificando, che il giudice nazionale deve assicurarsi che le sanzioni per la violazione di obblighi amministrativi siano proporzionate. La pronuncia dei giudici europei risponde alle questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito di una controversia pendente davanti al giudice austriaco, in merito alla decisione di una società stabilita in Slovacchia di distaccare dei dipendenti in Austria (Corte di giustizia UE, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20).