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Con la sentenza n. 213 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e dell’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui sancirebbero la persistenza del divieto di cumulo tra trattamento di anzianità e reddito da lavoro, essendo il requisito dell’inoccupazione in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto non più assistito dallo stato di bisogno, per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per l’estrema genericità delle argomentazioni spese dal rimettente, quanto al profilo della non manifesta infondatezza.