Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando il giudizio di responsabilità penale nei confronti di quattro impiegati di una Prefettura per il reato di truffa ai danni dello Stato, la Corte di Cassazione (sentenza 31 dicembre 2020, n. 37913) – nel ritenere non manifestamente infondati i motivi di ricorso proposti dagli imputati – ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a ciascuno degli impiegati, ribadendo che nell’ipotesi di truffa, consistente nella fraudolenta percezione di emolumenti mensili, il reato si consuma all’atto della riscossione e non quando, per effetto della frode, viene illegittimamente a maturazione il diritto alla riscossione.