La Cassazione, con ordinanza 1 ottobre 2021, n. 26692, si è pronunciata sull’indicazione della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368/2001. La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava la legittimità della clausola del termine di un contratto sottoscritto nell’aprile 2001, che conteneva il mero richiamo all’art. 23 L. n. 56/1987 . La Cassazione ha ricordato che deve essere sempre consentito il controllo (anche) giudiziale sull’operato delle parti e che il mero richiamo all’art. 23 L. n. 56/1987 , in assenza di ulteriori indicazioni, non consentiva tale controllo.