Il comportamento colposo del lavoratore, autonomamente intrapreso ma non tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, può determinare un concorso di colpa, da regolare ai sensi dell’art. 1227 c.c. allorquando l’evento dannoso non possa dirsi frutto dell’incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro; l’inadempimento datoriale agli obblighi di prevenzione non è infatti in sé incompatibile con l’esistenza di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo, in quanto di ciò non vi è traccia negli artt. 2087 e 1227 c.c., né in alcuna altra norma dell’ordinamento. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 26 novembre 2021, n. 36865.