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Con la sentenza n. 123 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 24, comma 1, 35, comma 1, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente (c.d. furbetti del cartellino), la sanzione disciplinare del licenziamento si applichi “comunque”, poiché – in base al diritto vivente – l’uso di tale avverbio lascia fermo il sindacato giurisdizionale sulla concreta proporzionalità del licenziamento, sebbene all’esito dell’inversione dell’onere probatorio.