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L’attività professionale dell’informatore medico-scientifico è connotata da un ampio potere organizzativo nella fase esecutiva della prestazione. Tanto conforta una maggiore aspettativa in capo al datore di lavoro circa il corretto e fedele adempimento degli obblighi contrattuali cui è tenuto l’informatore, primo fra tutti l’informazione scientifica dei farmaci ai medici allo stesso assegnati. La falsa rappresentazione delle attività compiute non solo tradisce quell’ampia fiducia accordata, quanto piuttosto rende evidente la scarsa propensione del dipendente alla gestione responsabile della libertà organizzativa riconducibile all’inquadramento convenuto ed alle mansioni affidate (Tribunale di Castrovillari, sentenza 9 giugno 2020, n. 714).