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Il procedimento disciplinare si deve considerare tempestivamente concluso con l’adozione del provvedimento, rilevando la notificazione al destinatario solo ai fini dell’efficacia dell’atto nei suoi confronti e non ai fini del perfezionamento dell’atto stesso, anche ai fini del rispetto dei termini di cui all’art. 1392, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare. L’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare è prevista anche per la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che, escludendo l’efficacia della sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, nei giudizi civili o amministrativi, fa salva la disposizione dell’art. 653. L’Amministrazione, quindi, nell’esercizio del proprio potere disciplinare, può e deve utilizzare gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l’azione penale, sicché non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, l’obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo i profili di condanna essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti. Se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell’Autorità procedente. Quanto ai profili della adeguatezza della sanzione, il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27 gennaio 2021, n. 825).