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Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 16 luglio 2020, C658/18), il giudice di pace rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Nei limiti in cui il giudice di pace effettui prestazioni reali ed effettive, non marginali né accessorie per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo, il giudice di pace può rientrare nella nozione di “lavoratore” e di «lavoratore a tempo determinato» secondo il diritto unitario. Le differenze di trattamento in relazione alle ferie annuali retribuite di 30 giorni, rispetto ai giudici c.d. ”togati” possono essere giustificate dalla diversità delle qualifiche e dalla natura delle mansioni.