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Alcune pronunzie, rese in via d’urgenza dalla giurisprudenza di merito, hanno offerto l’occasione per riflettere sulla qualificazione dei riders ai fini degli obblighi della sicurezza sul lavoro. In particolare, mentre il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, e ha, dunque, posto il predetto obbligo in capo al datore di lavoro per effetto dell’estensione delle tutele della subordinazione, il Tribunale di Firenze ha richiamato a fondamento dell’obbligo di fornitura dei dpi anti-Covid-19 anche l’art. 47-septies del medesimo decreto, fornendo peraltro un’interpretazione dell’ambito di applicazione del Titolo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 che può essere posta in confronto con quanto emerge anche dal “CCNL Assodelivery-UGL Rider”, del 15 settembre 2020.