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Pronunciandosi su un caso “russo” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni di due distinte autorità giudiziarie che, a turno, avevano dichiarato la loro incompetenza territoriale a decidere sulla causa promossa dal ricorrente, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 2 marzo 2021, n. 10698/18), violato il diritto al giusto processo garantito dall’art. 6 della Convenzione EDU, in quanto l’avere entrambi i giudici declinato la propria competenza per territorio, omettendo quindi di decidere la causa promossa dal ricorrente, si risolve nella violazione dei principi del giusto processo. Il caso era stato originato, come anticipato, dalla decisione di due tribunali che avevano, a turno, declinato la propria competenza, rifiutando di esaminare la causa promossa dal ricorrente. Nel marzo 2016, questi aveva avviato un’azione giudiziaria contro il suo datore di lavoro chiedendo il pagamento di retribuzioni non corrisposte e di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il 4 aprile dello stesso anno il tribunale distrettuale di Promyshlenny di Samara si era dichiarato territorialmente incompetente, declinando la competenza a decidere a favore del tribunale distrettuale di Oktyabrskiy di Samara, nel cui distretto rientrava il luogo in cui aveva sede la società convenuta. Il 3 ottobre 2016, però, anche quest’ultimo tribunale si era dichiarato territorialmente incompetente, osservando che la società non aveva sede nel distretto di Oktyabrskiy, indicando in particolare un indirizzo del distretto di Promyshlenny in cui risultava tale sede. A quel punto, il ricorrente era tornato nuovamente davanti al primo tribunale davanti al quale aveva esperito l’azione giudiziaria che, pur dichiarandosi questa volta competente, aveva tuttavia dichiarato improcedibile l’azione perché era maturato il termine previsto a pena di decadenza. Basandosi sull’articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo), il ricorrente aveva sostenuto che ciò avesse comportato una violazione del diritto di accesso alla giustizia, per il fatto che ciascuno dei due tribunali, a turno, aveva declinato la competenza territoriale per esaminare la sua causa, conclusasi con il rifiuto di esaminare la vicenda per essere nel frattempo maturato il termine di decadenza previsto dalla legge. La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso evidenziando come l’impossibilità per il ricorrente di vedere affermati i suoi diritti, a causa della decadenza dichiarata dal primo giudice, che era seguita alla duplice declaratoria di incompetenza, derivava da norme processuali contraddittorie in materia di competenza territoriale, dunque era stata dovuta ad una causa non imputabile in alcun modo al ricorrente, il che aveva comportato una violazione del diritto di accesso a un tribunale della persona interessata. Di conseguenza, vi era stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.