La pronuncia passata in giudicato (sentenza del Tribunale di Roma n. 4251/2008), che ha riconosciuto in favore del B. la somma complessiva di € 590.215,14 a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato della datrice di lavoro dal contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le stesse parti, richiamando le retribuzioni solo quale parametro della quantificazione, deve ritenersi preclusiva di ogni ulteriore azione risarcitoria discendente dal medesimo titolo. Ciò in relazione al principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio (Cassazione civile, Sez. lav., 26 luglio 2021, n. 21357).