Con la sentenza n. 267 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non riconosce ai giudici di pace il diritto al rimborso viceversa riconosciuto ai giudici togati per le spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità, quando questi siano stati promossi per fatti di servizio e si siano conclusi con accertamento negativo della responsabilità, poiché sussiste identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell’esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso.