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Con la sentenza n. 227 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 2, comma 40, della L.R. Sardegna n. 3/2009 e dell’art. 1, comma 2, della L.R. Sardegna n. 47/2018, nella parte in cui prevedono l’inquadramento nei ruoli dell’agenzia Laore Sardegna, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, del personale dipendente dell’ARAS in servizio alla data del 31 dicembre 2006, poiché le norme regionali censurate vincolano l’amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, l’ARAS, per i quali viene prevista l’entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l’anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato, in contrasto con il principio del concorso pubblico aperto all’esterno (Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 227).