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Con la sentenza 2 luglio 2021, n. 137 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dell’art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti di coloro che scontino la pena per reati di particolare allarme sociale in regime alternativo alla detenzione in carcere, e – in via consequenziale – del comma 58 del medesimo articolo, ove si prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla stessa disposizione, poiché la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, appunto non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza, con l’effetto che lo statuto d’indegnità definito dal legislatore pone in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale.