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Ancora una pronuncia della Cassazione, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35581, sui limiti alla censurabilità in sede di legittimità dell’attività di integrazione del precetto normativo dell’art. 2119 c.c. Il caso riguardava un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità dalla Corte d’appello in sede di reclamo. La Cassazione, riepilogati per sommi capi i propri principi consolidati in materia, respinge il ricorso, ribadendo che l’attività di integrazione del precetto normativo è sindacabile in sede di legittimità a condizione che le censure contengano una specifica denuncia di non coerenza del giudizio valutativo del giudice di merito rispetto agli standards valutativi esistenti nella realtà sociale.