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La Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio 2021, n. 14393 si è pronunciata riguardo il recesso “ad nutum” esercitato nei confronti di un dipendente ultrasessantenne di azienda di servizio di trasporto pubblico, soggetto a regime previdenziale speciale, chiarendone l’illegittimità ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 108 del 1990 nel caso in cui il dipendente, pur in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, abbia manifestato l’espressa volontà di non accedervi e permanere in servizio fino al raggiungimento dell’età massima prevista dal regime previdenziale vigente. La sentenza offre un’interessante disamina della complessa disciplina applicabile al licenziamento del dipendente ultrasessantenne, coordinandola con i principi espressi dalle Sezioni Unite sul D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti).