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Il carattere solidaristico della previdenza forense come modellata dalla L. n. 576 del 1980, carattere evidenziato in più arresti della Corte costituzionale, non esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito, sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto (Cass. civ. sez. Lav., 13/7/2020, n. 14883).