Con la sentenza n. 172 del 23 luglio 2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 2008, n. 186, nella parte in cui, nel prevedere che ai GOT spettino un’indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, avrebbe impedito di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle incombenze ricordate, diversamente dal trattamento riservato ai VPO, poiché la differenza di trattamento tra GOT e VPO, sotto il profilo dei criteri di determinazione dell’indennità, trova giustificazione nel più ampio ventaglio di funzioni attribuite al secondo, al quale possono essere delegate anche attività indipendenti dalla partecipazione a un’udienza.