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Con l’ordinanza 21 settembre 2021, n. 25597, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della corretta valutazione della responsabilità datoriale in caso di infortuni sul lavoro e delle condizioni affinché questa possa venire completamente esclusa. La Cassazione, sulla scorta di precedenti orientamenti, riafferma che la responsabilità datoriale in caso d’infortunio può escludersi solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. In sostanza, deve configurarsi un “rischio elettivo” in capo al dipendente coinvolto. Rischio elettivo da intendersi come una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e che si pone come causa esclusiva dell’evento.