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Con la sentenza n. 63 del 2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, cosicché, in tal caso, il medico legale dovrà scorporare dagli effetti combinati delle due patologie, valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non verranno in quanto tali stimati, ma serviranno solo ad abbattere il valore dell’integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, restando ferma, nel rispetto dei diritti maturati dall’assicurato sotto la vigenza del t.u. infortuni, l’applicazione, anche alle patologie concorrenti, dell’art. 13, comma 6, terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, posto che l’estensione della formula Gabrielli alle tecnopatie rientranti nel secondo periodo non determina alcuna irragionevole duplicazione.