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Oggetto del commento è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23768 del 2020 sulla disciplina del contratto a progetto dettata agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio. Confermando un orientamento già espresso in passato, la Suprema Corte ha ribadito che, perché sia conforme ai requisiti richiesti dalla legge, il progetto deve tendere a un risultato distinguibile dall’attività di impresa complessivamente intesa o da una porzione della stessa. Il regime sanzionatorio applicabile in assenza di progetto è quello di cui all’art. 69, comma 1, D.lgs. 276/2003, che impone la conversione del rapporto ope legis. La presunzione ivi contenuta ha natura assoluta e prescinde da qualunque indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto.