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Con la sentenza n. 106 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4, e in particolare, degli artt. 9 e 10, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., nella parte in cui prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l’avvio dell’iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un’adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.