“In tema di contratto di assicurazione, la Terza Sezione civile ha statuito che la polizza assicurativa decennale “postuma” di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 (che il costruttore di un immobile da costruire ha l’obbligo di stipulare a beneficio dell’acquirente o promissario acquirente a copertura dei danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.) ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ..
In particolare, avuto riguardo alla ratio della disciplina legislativa e all’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione (che si ripercuote sulla causa del contratto), le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, possono prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza senza peraltro potere escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.
In mancanza del presupposto “soggettivo” di applicazione della disciplina di tutela predisposta dal d.lgs. n. 122 del 2005 (circoscritta all’ipotesi in cui l’acquirente o il promissario acquirente dell’immobile costruendo sia una persona fisica), spetta al giudice del merito, in sede di interpretazione del contenuto della polizza stipulata tra le parti e di ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, stabilire se il contratto corrisponda all’archetipo legale contemplato dall’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 – e se, dunque, la stipulazione sia stata posta in essere in adempimento dell’obbligo di contrarre prescritto da questa disposizione a beneficio di un acquirente non determinato, da individuarsi nella persona fisica a cui, nel corso del decennio di efficacia della polizza, venga eventualmente trasferito o promesso l’immobile da realizzare (nel qual caso sarebbe esclusa la legittimazione dell’attuale acquirente – soggetto diverso da persona fisica – a far valere i diritti derivanti dalla polizza); oppure se, al contrario, il costruttore, non essendo vincolato da alcun obbligo di contrarre, in considerazione della qualità soggettiva dell’attuale acquirente come società o ente collettivo, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale abbia tuttavia liberamente proceduto a concludere un contratto di assicurazione a beneficio di quello specifico soggetto, delimitando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa con riferimento ai danni di cui possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (nel qual caso, l’acquirente, benché soggetto diverso da persona fisica, è comunque legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore).”