Anche nel rapporto di pubblico impiego dei militari della Guardia di finanza trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro. Deve escludersi che l’amministrazione sia tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate, in assenza di autorizzazione preventiva, in eccedenza al limite previsto dal monte ore precedentemente stabilito; in questi casi, il militare ha solo il diritto eventualmente di fruire dei corrispondenti riposi compensativi. Né può ritenersi che l’autorizzazione al superamento del monte-ore previsto per lo straordinario possa essere sostituita dagli ordini di servizio o possa ritenersi implicitamente rilasciata con l’adozione degli stessi. In carenza di autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione di appartenenza, il militare non ha diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto al monte-ore prestabilito ma solo al godimento dei riposi compensativi corrispondenti (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 3 febbraio 2021, n. 1401).