La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15800 del 7 giugno 2021 afferma che l’accordo sindacale sulla stabilizzazione di lavoratori precari ha solo effetti programmatici, non vincolando la P.A. all’assunzione, per la quale devono invece sussistere i requisiti soggettivi di legge e l’espletamento delle procedure selettive o concorsuali. L’ordinanza è condivisibile nelle conclusioni, tuttavia, è necessario precisare che l’accesso nella P.A. con contratti flessibili deve avvenire con procedure selettive pubbliche al fine di non incorrere nel limite posto dall’art. 97 Cost. Del resto, il decreto Madia, modificato dal decreto Milleproroghe e dal decreto Rilancio, ha previsto tra i requisiti soggettivi per accedere alle procedure di stabilizzazione l’inserimento del lavoratore in una graduatoria pubblica formata a seguito di procedura concorsuale. Da ultimo non bisogna sottovalutare il problema del rapporto tra la costituzione del rapporto di lavoro in ruolo e il precedente periodo di servizio prestato con contratti flessibili, con evidenti ricadute sulla riconoscibilità dell’anzianità di servizio maturata in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato.