La disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 300 del 1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione (Fattispecie nella quale è stato dichiarato il licenziamento di un portalettere, che consegnava la posta a macchia di leopardo, a seguito dei controlli sulla sua attività effettuati attraverso l’organizzazione gerarchica della società – Cass. civ. Sez. Lav, 9/10/2020, n. 21888).