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Con la sentenza n. 254 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 111, 10 e 117, comma 1, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 CDFUE e all’art. 24 della Carta sociale europea, dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui, per i licenziamenti collettivi dei lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, si prevede un ingiustificato differente regime sanzionatorio nell’ipotesi di violazione dei criteri di scelta, di natura meramente indennitaria e non reintegratoria, poiché la motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla rilevanza è insufficiente e il petitum richiesto è incerto.