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Il datore di lavoro può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ai lavoratori addetti a una specifica unità produttiva. Con sentenza del 6 maggio 2021, n. 12040, la Corte di Cassazione ha sostenuto che questa scelta è legittima alle seguenti condizioni (i) nella comunicazione di apertura della procedura siano indicate le ragioni tecnico-produttive della limitazione del perimetro degli esuberi e (ii) le mansioni dei lavoratori adibiti alle unità produttive interessate dalla riorganizzazione siano infungibili rispetto a quelle dei lavoratori delle altre sedi.