Con ordinanza interlocutoria 27 maggio 2021, n. 14777, la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla Sezione Lavoro la decisione in merito alla tutela applicabile nel caso di un licenziamento disciplinare (in regime “Fornero”) ritenuto sproporzionato rispetto a una condotta che non risultava specificamente elencata dal CCNL applicato tra quelle punibili con sanzione conservativa. Nel rimettere la questione alla Sezione lavoro, la Sesta Sezione ha sollecitato una riflessione critica sull’orientamento che esclude la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Stat. Lav. quando il CCNL non preveda espressamente la condotta tra quelle meritevoli di sanzione conservativa senza che, a tal fine, possa farsi riferimento a clausole generali quali “mancanze di lieve entità”.