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Non contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (1999) una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, sia convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data. Lo ha dichiarato la Corte di Giustizia dell’Ue, con la sentenza KO del 17 marzo 2021 (causa C652/19) con cui di fatto riconosce la conformità con il diritto Ue del D.Lgs. n. 23/2015 il quale, attuando il c.d. “Jobs Act”, ha introdotto il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti (CATUC): non è dunque discriminatorio il nuovo regime che prevede solo un’indennità e non anche la reintegrazione del lavoratore assunto con contratto a termine prima del 7 marzo 2015 e stabilizzato dopo, perché il diverso trattamento è giustificato dall’obiettivo della stabilità dell’impiego dei lavoratori a termine.