![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-blog-2.png)
Con la sentenza n. 59 del 2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui prevede che, nel caso di manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice “possa” e non “debba” applicare la tutela reale reintegratoria del lavoratore, poiché, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione, la norma, per un verso, rivela una disarmonia interna al sistema, assurgendo l’insussistenza del fatto, pur diversamente graduata, a elemento qualificante per il riconoscimento del più incisivo fra i rimedi posti a tutela del lavoratore, e per altro verso integra un’irragionevolezza intrinseca, rendendo comunque l’evidenza conclamata del vizio, che non sempre è agevole distinguere rispetto a una insussistenza non altrimenti qualificata, meramente facoltativa la reintegrazione, senza che sia offerto all’interprete un chiaro criterio direttivo.