Con la sentenza n. 150 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 4, comma 1, e 35, comma 1, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, poiché la commisurazione dell’indennità dovuta per il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali al solo criterio dell’anzianità di servizio, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal legislatore, è irragionevole e lesiva della tutela del lavoro. Pertanto, il giudice, nella determinazione dell’indennità, dovrà tenere conto innanzitutto dell’anzianità di servizio – che rappresenta la base di partenza della valutazione – e, in chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, come la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.