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Il termine annuale di prescrizione dell’indennità di maternità matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l’obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l’Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi, salvo l’effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore ex art. 7, L. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25400).