
Con sentenza del 31 maggio 2021, n. 15118, la Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione del datore di lavoro circa l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo prevista dall’art. 7, L. n. 604/1966 non può ritenersi di per sé un licenziamento. Non è, quindi, computabile, ai fini dell’applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dell’art. 24, L. n. 223/1991. Al contrario, l’espressione intenda licenziare ex art. 24 L. n. 223/1991 “è una chiara manifestazione della volontà di recesso”. Ne consegue che, l’avvio di più di 4 procedure ex art. 7 L. n. 604/1966, per le medesime motivazioni economiche, non rileva ai fini dell’applicazione della procedura di licenziamento collettivo ex art. 24, comma 1, L. n. 223/1991.