Con l’ordinanza n. 192 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, poiché, all’esito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2021, n. 63, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trova applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo, venendo così meno la duplicazione dell’indennizzo conseguente alla mancata valutazione delle preesistenti menomazioni ai fini della determinazione del grado di menomazione correlato alla nuova malattia professionale.