![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-blog-2.png)
Risulta ormai superata la precedente regola della pregiudizialità dell’accertamento giudiziario penale rispetto al procedimento disciplinare riguardante i militari, in seguito alla riformulazione dell’art. 1393 del D.Lgs. n. 66/2010, ai sensi del quale “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.” I provvedimenti sui trasferimenti dei militari – compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale – sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non necessita di particolari motivazioni e garanzie di partecipazione preventiva, come quella approntata dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990. Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente, né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari dello stesso, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, sentenza 18 gennaio 2022, n. 101).