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La valutazione circa la gravità e la rilevanza disciplinare delle condotte per le quali la P.A. (nella fattispecie la Polizia Penitenziaria e il Ministero della Giustizia) esercita nei confronti di un dipendente il potere sanzionatorio è caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità. Detta valutazione può dunque essere sindacata dal G.A. in sede di legittimità con esclusivo riferimento alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere che denotano una manifesta illogicità o irragionevolezza dell’atto punitivo, o un travisamento dei fatti sui quali esso è fondato (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 21 gennaio 2022, n. 125).