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La configurabilità del mobbing presuppone l’esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l’emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima. Grava sul soggetto che afferma di essere stato vittima di mobbing l’onere di provare la condotta illecita, ossia l’azione volutamente persecutoria da parte dell’Amministrazione. A confermarlo è il Consiglio di stato con sentenza 9 febbraio 2022, n. 952.