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La Corte costituzionale con la sentenza 14 ottobre 2021, n. 194 ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, poiché la restituzione per intero del contributo erogato in via anticipata anche quando, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell’incentivo, per essere proseguita l’attività autonoma o di impresa avviata grazie allo stesso, è coerente con la finalità antielusiva della disposizione, atta ad evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un’attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa, né emerge una sproporzione manifestamente irragionevole in quanto la disposizione ha un orizzonte temporale di durata limitata.