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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato un imputato per alcune violazioni in materia antinfortunistica previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contestate a seguito di un’ispezione sul cantiere ove erano in corso lavoro di ristrutturazione di un immobile adibito a bed and breakfast, la Corte di Cassazione (sentenza 15 marzo 2021, n. 9948) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la persona sorpresa nel cantiere intenta a lavorare non era un suo dipendente ma un lavoratore autonomo, e che comunque il fatto ben avrebbe potuto considerarsi come di particolare tenuità, giustificando l’applicazione dell’art. 131-bis, c.p. – ha affermato il principio secondo cui, da un lato, il giudizio sulla configurabilità dei reati contestati non può essere posto in discussione semplicemente limitandosi a negare la condizione di lavoratore dipendente del soggetto trovato intento a lavorare sul cantiere, e, dall’altro, che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., occorre pur sempre illustrare le ragioni per cui i fatti oggetto di causa siano da qualificarsi in termini di particolare tenuità, necessità che si appalesa ancora maggiore nel caos in cui il reo sia gravato da precedenti penali che inducono a qualificare i reati come non occasionali.