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La normativa in materia quote di riserva per l’assunzione nel Comparto Scuola è imperativa e la sua violazione è causa di nullità del contratto individuale di lavoro. I rapporti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato soggiacciono alla normativa civilistica, anche in materia di nullità virtuale del contratto individuale. Le regole che impongono l’individuazione del riservatario, in ragione della sua invalidità civile, anche se non riguardano direttamente il contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflettono necessariamente sulla validità del contratto, perché stabiliscono un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente da assumere, considerati anche in questo caso i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Qualora le specifiche procedure di verifica dell’invalidità (D.L. n. 134/2009) si concludano con l’accertamento di una percentuale di invalidità inferiore a quella dichiarata e necessaria per la riserva (45%), inevitabilmente tale conclusione travolge, insieme con il beneficio della riserva, anche l’atto che ne è il presupposto cioè l’iscrizione nelle liste di collocamento come invalido civile. Il contratto di lavoro è conseguentemente nullo, ex art. 1418 cod.civ., e la risoluzione dello stesso è atto dovuto per la P.A. contraente. Tanto stabilisce la Suprema Corte, Sez. lav., con la sentenza del 10 luglio 2020, n. 14809.