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Posto che il reato di omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all’art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463 del 1983 non va configurato quale successione di diversi reati omissivi che si consumano all’inutile trascorrere delle singole scadenze previste per i pagamenti mensili, ma trattasi di un reato unico che vede quale suo momento consumativo quello in cui, a causa dell’omesso versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, si verifica, data la sommatoria dell’ultimo con i pregressi mancati versamenti, il superamento della soglia di punibilità, non può escludersi il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sulla sola base di una supposta reiterazione della condotta illecita (Cass. pen., sezione III, sentenza 12 marzo 2021, n. 9909).