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Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un imprenditore per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, I. 638/83, in quanto ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni operate ai dipendenti, la Corte di Cassazione (sentenza 30 luglio 2020, n. 23185) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la Corte d’Appello aveva desunto la prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzione sulla base di una verifica “a campione” delle buste paga dei lavoratori svolta dall’ispettore INPS – ha ribadito che in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a nulla rileva il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l’omissione è riferita, posto che, in tal caso, al massimo graverebbe sulla la difesa fornire la prova del mancato versamento della retribuzione a taluno di essi o dedurre la specifica circostanza impeditiva del perfezionamento del reato.