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L’art. 33, comma 5 L. n. 104 del 1992 riconosce in favore del pubblico dipendente che debba assistere un familiare in stato di grave disabilità, non già di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo a ottenere il trasferimento di sede. L’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non più sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale. Le esigenze di carattere organizzativo della p.a. possono legittimamente motivare il rigetto dell’istanza di trasferimento, purché le stesse non siano ricostruite in termini generici. In questo quadro, la motivazione di rigetto basata sulle esigenze organizzative non può pertanto essere generica, ma collegata ad una quanto più precisa indicazione delle stesse (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 25 gennaio 2021, n. 218).