
Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori maschi e femmine sancito dal diritto dell’Unione (articolo 157 TFUE) può essere invocato direttamente dinanzi ai giudici nazionali (efficacia diretta), nelle controversie tra privati basate su un “lavoro di pari valore” svolto da lavoratori di sesso diverso aventi lo stesso datore di lavoro e presso stabilimenti diversi di questo datore di lavoro, giacché quest’ultimo costituisce un’unica fonte alla quale possono essere ricondotte le condizioni retributive dei lavoratori interessati (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 giugno 2021, C-624/19).