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Con la sentenza n. 234 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni sollevate sul raffreddamento triennale della rivalutazione automatica mentre ha dichiarato fondate le questioni sollevate sul contributo di solidarietà limitatamente alla sua durata quinquennale, anziché triennale: sotto il primo profilo, la misura limitativa della rivalutazione automatica comunque garantisce un – seppur parziale, ma non simbolico – recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza; sotto il secondo profilo, la misura del contributo non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui, essendo invece irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo.